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Art. 1) Denominazione

E' costituita con finalità formativa, di promozione culturale e di ricerca ed iniziativa politica e sociale, l'Associazione denominata: “Libertà e Persona”.

 

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede a Trento, in Via Chini, 35/8.

 

Art. 3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 4) Scopo

L'Associazione intende operare affinché, nell’esperienza del popolarismo democratico e liberale, l’umanesimo laico e l’umanesimo cristiano siano fonte di impegno civile, capace di promuovere una convivenza solidale, strumento di crescita della persona e delle sue aggregazioni a partire dalla famiglia, e dell’intera comunità.
A tale fine l'Associazione potrà operare nei settori della formazione, della promozione culturale, della ricerca nel campo della storia e della scienza umana e sociale.
In particolare l'Associazione potrà:

  1. studiare, approfondire, dibattere e diffondere la cultura e la tradizione politica del popolarismo, traducendone i principi in progetto politico, economico, sociale ed istituzionale;
  2. promuovere iniziative, pubblicazioni, convegni, corsi di studio e di formazione politica ed amministrativa;
  3. organizzare e gestire archivi e biblioteche nelle materie di interesse dell'Associazione, assicurandone la fruizione da parte dei cittadini e degli studiosi;
  4. promuovere iniziative di ricerca, anche mediante l'istituzione di borse di studio, e la stipula di accordi a commesse con specialisti singoli e associati, sui temi di particolare interesse culturale e scientifico;
  5. promuovere la pubblicazione di una rivista di collegamento e di dibattito tra gli associati, anche allo scopo di rendere pubblici i risultati dell'attività dell'Associazione;
  6. collegarsi con analoghe iniziative regionali, nazionali ed europee.
  7. realizzare ogni altra iniziativa compatibile con il presente statuto, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali;

L'Associazione non persegue fini di lucro, e potrà articolarsi sul territorio a livello Regionale.
Le modalità di organizzazione delle articolazioni Regionali sono definite con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo.

 

Art.5) Associati - Criteri di ammissione e di esclusione

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Gli associati sono divisi in:

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo determina altresì il termine entro il quale deve essere versata la quota associativa.
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea su proposta dei Probiviri.
Gli associati receduti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio.
L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
La collaborazione degli associati al perseguimento delle finalità associative è gratuita.

 

Art. 6) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

Art. 7 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

 

Art. 8) Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'articolo 5) del presente statuto ed è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio a Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati. All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione :

L'assemblea delibera inoltre in merito:

L'assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera o e-mail spedita a ciascuno degli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza o mediante affissione dell'avviso di convocazione nel medesimo termine presso la sede dell'Associazione.
L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato purché non sia membro del Consiglio Direttivo o Proboviro conferendo ad esso delega scritta.
Ogni associato può rappresentare soltanto un altro associato.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
I processi verbali delle adunanze dell'assemblea sono stesi sull'apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

 

Art. 9) Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 2 (due) Consiglieri con avviso scritto o tramite e-mail inviato a ciascun amministratore almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri delegati determinandone i poteri.
Il Consiglio Direttivo può altresì nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
In particolare il Consiglio Direttivo:


La carica di Consigliere è gratuita.
Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.

 

Art. 10) Presidente del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede ad eleggere tra i suoi mèmbri il Presidente ed il Vice Presidente.
Al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Il Presidente


Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del suo ufficio.

 

Art. 11) Segretario-tesoriere

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi mèmbri su proposta del Presidente.

Il Segretario-Tesoriere

I libri degli associati, dei verbali delle adunanze delle Assemblee e dei verbali del Consiglio Direttivo, debitamente vidimati e regolarmente tenuti, devono essere in ogni momento consultabili dagli associati i quali hanno altresì diritto di chiederne a loro spese estratti.
Nessun compenso è dovuto al Segretario-Tesoriere, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del suo ufficio.

 

Art. 12) Probiviri

L'assemblea nomina tra gli associati 3 (tre) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti.

I Probiviri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decidono:

I Probiviri procedono su denuncia o segnalazione da parte di singoli associati.
Essi possono inoltre procedere d'ufficio.
E' garantita la difesa dell'associato, sulla base del principio della contestazione e del contraddittorio.
In relazione alle circostanze oggettive e soggettive, il Collegio dei Probiviri, ove ritenga di non dover concludere con l'archiviazione, propone una delle seguenti sanzioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

 

Art. 13) Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale chiude il trentuno - 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.
Qualora particolari esigenze lo richiedessero l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato contestualmente al bilancio consuntivo.
La bozza del bilancio consuntivo, nei cinque giorni liberi che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio consuntivo dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

 

Art. 14) Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività della stessa protratta per oltre tre anni.

Art. 15) Norme applicabili

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro I, titolo II, capo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.

 

Trento, addì trenta - 30 novembre 2005 - duemilacinque.