Dinnanzi al problema immigrazione, noi di Libertà e persona siamo convinti che l'atteggiamento responsabile non sia quello del buonismo ad ogni costo: rispetto della persona, indigena e immigrata, significa anzitutto realismo.
Occorre che lo Stato adempia anzitutto al suo primo dovere: garantire la sicurezza dei suoi cittadini, in primis, e, nel limite del possibile, il benessere di chi arriva da noi.
Per fare questo occorre che l'immigrazione sia regolata, controllata, affichè non diventi una bomba ad orologeria. Mescolare i popoli non è un'allegra operazione di bricolege, come vorrebbe far credere un certo modo utopico di interpretare il cristianesimo e le ideologie di sinistra.
E', invece, un dramma da gestire, con attenzione, buon senso e carità. Ai politici spetta il compito di fare leggi sensate, rigorose, di garantire il rispetto delle regole, affinchè ciò che è difficile, avvenga nel miglior modo possibile.
Ai cattolici in quanto tali spetta il compito di essere vicini ai più deboli, a chi arriva, a chi ha bisogno nella vita di tutti i giorni. Chi ci è prossimo, va aiutato. Lo fanno già tutti i giorni associazioni come i Centri aiuto alla vita e il Banco alimentare (per citare solo due organizzazioni cattoliche che secondo le rozze categorie politiche stanno a "destra").
Ma questo è ben diverso dal proporre un'apertura indiscriminata dei confini nazionali, dal voler trasformare lo Stato in un gigantesco ente di beneficenza, e il paese in una gruviera dove tutti possono arrivare consapevoli che qui, da noi, ognuno fa ciò che vuole, accampa diritti e riceve sussidi. Un'immigrazione massiccia come è quella odierna, gestita male genera inevitabilmente forme di rigetto da una parte, e sacche di povertà, di criminalità, di spaccio, di prostituzione, di degrado...dall'altra.
I fautori delle utopie hanno già dimostrato di cosa sono capaci nel XX secolo, e vorrebbero gestire, a modo loro, anche le emergenze del secolo nuovo. E sono spesso guidati da una regola aurea: odio per il vicino, "amore" per il lontano. Non è un caso che ad esempio alcuni sindacati e centri sociali abbiano guidato in più occasioni immigrati e disperati all'occupazione sacrilega di chiese venerande, come la cattedrale di Bologna. Non mancano personaggi convinti di poter utilizzare gli immigrati e il loro dramma come massa di manovra per realizzare i loro fini politici. Sarebbe la più atroce delle beffe...
Per questo nostro interesse all' argomento in questione, abbiamo chiesto all'avvocato Andrea Di Francia, insigne giurista, un commento sul recente pacchetto sicurezza. Un commento equilibrato, diverso dalle allucinanti affermazioni che si possono leggere su tanta stampa, a cominciare dal settimanale "Famiglia cristiana", ostaggio da tempo di un direttore estremamente politicizzato e fazioso. Eccolo:
Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” : le principali novità
La recente legge 15 luglio 2009, n. 94 (in G.U. 24 luglio 2009, n. 170, supplemento ordinario n. 128/L) ha introdotto molteplici norme per la ”stretta” sulla sicurezza. Essa non è di agevole lettura. Tuttavia, le novità che sembrano di maggior rilievo riguardano:
a) il reato di clandestinità (art. 1, comma 16), punito con la sola pena dell'ammenda compresa tra 5.000 e 10.000 euro. Il reato non potrà essere contestato a chi viene respinto alla frontiera; non è estinguibile tramite oblazione ed è oggetto di giudizio immediato innanzi al giudice di pace. Il provvedimento è stato fortemente criticato, non potendo, la sola pena dell’ammenda, costituire “un deterrente e una coercizione che per un soggetto disperato valgono meno di zero” (T. Padovani). Alla pena inflitta subentrerà la sanzione sostitutiva dell’espulsione, eseguita dal Questore. Può anche darsi che l’espulsione venga disposta ed eseguita, in via amministrativa, prima della condanna: in questo caso, il procedimento penale si conclude con un non luogo a procedere. Osserva T. Padovani che “con il volano dell’obbligatorietà dell’azione penale sia attiva così una fonte sussidiaria di ordini di espulsione: il giudice di pace. La criminalizzazione della condotta ha dunque connotati puramente simbolici” e la inosservanza della espulsione “sembra priva di conseguenze penali”;
b) le “ronde di cittadini per la sicurezza” (art. 3, commi 40 e 41), rigorosamente non armate, costituite da associazioni tra cittadini”, iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto, di cui possono avvalersi i sindaci “al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale”;
c) l’inasprimento del reato di impiego di minori nell’accattonaggio, passato dalla contravvenzione di cui all’art. 671 c.p. (punito con l’arresto da tre mesi ad un anno), abrogato, al delitto di cui al nuovo art. 600-octies c.p. ( punito con la reclusione sino a tre anni). Sarà sufficiente ad integrare la nuova fattispecie di reato il semplice utilizzo del minore di 14 anni sottoposto all’autorità o affidato alla custodia o alla vigilanza di chi se ne avvale per mendicare o che questi permetta che altri se ne avvalga per mendicare;
d) gli addetti ai servizi controllo, (i cc.dd. “buttafuori”) i quali dovranno essere muniti di patentino; non potranno fare uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica (art. 3, commi da 7 a 13);
e) il ripristino del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (nuovo art. 341 bis c.p.). L’offesa all’onore ed al prestigio di un pubblico ufficiale deve avvenire “in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone” mentre costui “compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”. La pena è della reclusione fino a 3 anni, ma è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, a meno che la verità di tale fatto non sia provata.
Il reato si estingue se l’imputato, prima del giudizio, provveda a riparare interamente il danno attraverso il risarcimento della persona offesa e dell’ente di appartenenza, f) una più efficacia tutela della proprietà (art. 3, commi 24 e 25) mediante:
a) la previsione di una pena minima di 6 mesi ((fino a 3 anni) per il reato di violazione di domicilio (art.l 3, comma 24. La pena massima sale a 5 anni in caso di fatti commessi con violenza sulle cose o le persone ovvero di utilizzo palese di armi;
b) l’ampliamento delle ipotesi di furto aggravato (es. furto commesso quando si hanno indosso armi o narcotici a prescindere dal loro effettivo utilizzo, il fatto commesso da 3 o più persone, ovvero da una persona travisata o che si spacci per pubblico ufficiale o per incaricato di un pubblico servizio) e dell’arresto obbligatorio in flagranza;
g) la previsione di nuove aggravanti per:
1.- il fatto commesso ai danni di un minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e di formazione (art. 61, comma 1, n. 11-ter c.p.);
2.- dei delitti contro la libertà sessuale (art. 609 ter , comma 5 bis c.p.: la pena è della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze dell’istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa) e
3.- di atti osceni (art. 527, comma 2: la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano);
4.- di mutilazione di organi femminili e di omicidio preterintenzionale (nel caso in cui i reati siano stati commessi con armi o con sostanze corrosive, ovvero compiuti da una persona travisata o da più soggetti riuniti: art. 3, comma 59);
5.- di guida in stato di ebbrezza di veicolo non di chi guida (la durata della sospensione della patente è raddoppiata: art. 3, comma 45);
h) in materia di figli contesi, l’art. 3, comma 29 della legge n. 94 del 2009, prevede il delitto di “sottrazione e trattenimento del minore all’estero”, punito con la reclusione da 1 a 4 anni, ovvero da 6 mesi a 3 anni se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto 14 anni e con il suo consenso. Se il fatto è compiuto da un genitore, questo comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori;
i) al fine di porre un freno al degrado dei centri urbani, sono stati rivisitati i reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639, comma 2 c.p.: la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da 300 a 1.000 euro se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati ed il reato è perseguibile d’ufficio (nel caso di recidiva la pena sale da 3 mesi a 2 anni e della multa fino a 10.000 euro); se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, la pena è della reclusione da 3 mesi a 1 anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro);
j) la legge n. 94 del 2009 ha anche modificato i primi due commi dell’art. 388 c.p., prevedendo la reclusione fino a 3 anni anche per chi elude una statuizione del giudice relativa all’affidamento di minori o di altre persone incapaci;
k) la verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui si intende fissare la propria residenza (art. 3, comma 18);
l) unico intervento nel settore civile riguarda l’art. 116 c.c. che consente il matrimonio dello straniero solo se presenta all’ufficiale di stato civile non solo una dichiarazione attestante il nulla osta al matrimonio, ma anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (art. 1, commi 11,12,15 e 22 lett.g).