C'E' UN LIMITE ALLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE
Di Rassegna Stampa (del 16/11/2007 @ 11:13:28, in Attualità, linkato 1119 volte)
La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno europeo. Ma per i cittadini dell'Unione non è previsto un diritto di soggiorno illimitato. Se è superiore ai tre mesi, spetta solo ai lavoratori subordinati o autonomi e a chi dispone di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia. La legge italiana di recepimento, poi, contempla limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico. Perché sindaci e prefetti che chiedono più poteri sull'ordine pubblico non la applicano? Ci è voluto il grave delitto commesso a Roma da un cittadino romeno lo scorso 31 ottobre 2007 perché in Italia ci si interrogasse sull’efficacia della legislazione vigente che disciplina il soggiorno degli stranieri comunitari in Italia. Amministratori e forze dell’ordine si sono difesi dall’accusa di non essere in grado di garantire la sicurezza nelle città italiane sostenendo che la normativa europea impedirebbe loro di allontanare cittadini comunitari che costituiscono una minaccia per la pubblica sicurezza. I sindaci e i prefetti invocano a gran voce nuove leggi e più poteri. Regole europee inadeguate e vuoti legislativi sarebbero, dunque, tra le cause dell’insicurezza delle nostre città. Ma è davvero così ? Il diritto alla libera circolazione Il diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari è regolato a livello europeo, agli Stati membri spetta la disciplina di dettaglio per l’attuazione delle normative comunitarie.Non dobbiamo dimenticare che la cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e che la libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno. Ogni limitazione e condizione posta all’esercizio di tali diritti deve avvenire nel rispetto del trattato Ce e delle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. La disciplina rilevante in tema di circolazione e soggiorno delle persone fisiche è contenuta in una recente direttiva (2004/38) che, raccogliendo in un unico testo la normativa europea stratificatasi nel corso degli anni, ha posto le regole per le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e le sue restrizioni per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. La direttiva distingue tra diritto di circolazione e soggiorno fino a tre mesi, per il cui godimento è richiesta la sola formalità del possesso di un documento d'identità o di un passaporto valido, dal diritto di soggiorno per una durata superiore a tre mesi. Il cittadino comunitario che intenda avvalersi del diritto di soggiorno superiore ai tre mesi deve soddisfare le seguenti condizioni: esercitare un'attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; disporre di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia; seguire una formazione in qualità di studente e disporre di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia per evitare di diventare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno; essere un familiare di un cittadino dell'Unione facente parte di una delle categorie sopra menzionate. Gli Stati possono legittimamente allontanare il cittadino dell'Unione o un suo familiare per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o sanità pubblica. Tuttavia, la decisione non può essere dettata da ragioni economiche, nel senso di misure protezionistiche intese a favorire i cittadini dello Stato ospite, e i provvedimenti relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno devono basarsi esclusivamente sul comportamento personale dell'interessato che deve costituire una minaccia effettiva e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale dello Stato. Il provvedimento di rifiuto dell'ingresso o di allontanamento dal territorio deve essere motivato e notificato all'interessato. Fatta eccezione per casi urgenti, il termine ultimo per lasciare il territorio non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notifica. La direttiva prevede tutta una serie di garanzie procedurali. In particolare, l'interessato deve avere accesso ai rimedi giurisdizionali e eventualmente amministrativi previsti nello Stato membro ospitante. La legge italiana L’Italia ha tardivamente recepito la direttiva con il decreto n. 30, del 6 febbraio 2007 che per la gran parte riprende il testo stesso della direttiva e detta poche norme di dettaglio. Tra queste, sono degne di nota le disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 che riguardano, rispettivamente, le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico e l’allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno. Si tratta di due fattispecie ben distinte. La prima riguarda l’allontanamento di cittadini comunitari che pongono in essere comportamenti contrari all’ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato e la competenza a emanare tali provvedimenti viene attribuita al ministro dell’Interno (il decreto legge del 1° novembre 2007 ha esteso la competenza ai prefetti nei casi comportamenti contrari alla pubblica sicurezza). La seconda riguarda l’allontanamento dei cittadini comunitari che non soddisfano le condizioni per poter godere del diritto di soggiornare in Italia e la competenza a emanare i provvedimenti spetta ai prefetti. Oggi, sindaci e prefetti chiedono più poteri in materia di ordine pubblico, ma non spiegano perché non si avvalgono delle disposizioni già in vigore. L’Unione Europea non legittima le migrazioni di persone prive di mezzi di sussistenza, né impedisce agli Stati di predisporre misure di difesa purché, naturalmente, siano rispettose dei diritti fondamentali della persona. Il diritto comunitario non prevede un diritto di soggiorno illimitato ai cittadini dell’Unione. Il diritto di soggiorno superiore ai tre mesi spetta solo ai lavoratori subordinati o autonomi, a chi non lavoratore dispone di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia e agli studenti che dispongano di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia. Ma le persone che oggi si vorrebbero allontanare per motivi di pubblica sicurezza soddisfano queste condizioni ? La direttiva consente agli Stati di procedere a verifiche quando vi sia un ragionevole dubbio sulla titolarità del diritto soggiorno. Poiché il problema sembra venire da situazioni di degrado ben note a comuni e prefetture, nulla impedisce di procedere a controlli per verificare che le persone che vivono in quelle condizioni siano in Italia da più di tre mesi e se dispongono di un reddito sufficiente e di un’assicurazione medica. Ciò presuppone un costante controllo sul territorio che sopperisca al venir meno dei controlli sistematici in frontiera, ma che comunque sarebbe limitato a coloro per i quali possa sorgere un ragionevole dubbio sulla capacità di soddisfare le condizioni richieste dalla legge per beneficiare del diritto di soggiorno. Non va dimenticato che l’iscrizione anagrafica è obbligatoria per i cittadini dell’Unione che intendano soggiornare nel nostro paese per un periodo superiore ai tre mesi. Certo, l’allontanamento per mancato soddisfacimento delle condizioni richieste per beneficiare del diritto di soggiorno, a differenza dell’allontanamento per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica, non può essere accompagnato da un divieto di reingresso. Tuttavia, una disposizione nazionale che sanzioni con il divieto di reingresso la persona destinataria di più provvedimenti di allontanamento emanati in un breve arco temporale sarebbe ammissibile considerando il sistematico abuso del diritto di soggiorno come un comportamento contrario all’ordine pubblico. Maria Paola Mariani - La Voce newsletter 16 novembre 2007